Accettazione e rinuncia di eredità


Nel momento in cui si apre la successione, ossia alla morte del defunto, in base alle disposizioni testamentarie e alla legge i futuri eredi vengono chiamati all’eredità e possono accettare o rinunciare alla stessa.

L’accettazione può essere di più tipologie:

  • espressa: manifestazione di volontà con atto pubblico o scrittura privata;
  • tacita: attraverso il possesso o la disposizione dei beni.

Non sono ammesse accettazione o rinuncia parziali: chi è chiamato è obbligato ad accettare o rifiutare l’intero patrimonio a cui è stato chiamato.

Nel caso in cui l’eredità sia passiva, è data la possibilità di accettare con beneficio di inventario:

  • quando?
    • se non è nel possesso dei beni: entro 10 anni con inventario nei successivi 3 mesi.
    • se è nel possesso dei beni: deve redigere l’inventario in 3 mesi e decidere se accettare nei successivi 40 giorni.
  • che effetti produce verso l’erede?
    • conserva tutti i diritti e crediti verso il defunto salvi quelli estinti con la morte;
    • non è tenuto al pagamento dei debiti che eccedono quanto ereditato;
    • i creditori del defunto possono soddisfarsi sull’eredità con precedenza rispetto a quelli dell’erede.

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