Accettazione e rinuncia di eredità
Nel momento in cui si apre la successione, ossia alla morte del defunto, in base alle disposizioni testamentarie e alla legge i futuri eredi vengono chiamati all’eredità e possono accettare o rinunciare alla stessa.
L’accettazione può essere di più tipologie:
- espressa: manifestazione di volontà con atto pubblico o scrittura privata;
- tacita: attraverso il possesso o la disposizione dei beni.
Non sono ammesse accettazione o rinuncia parziali: chi è chiamato è obbligato ad accettare o rifiutare l’intero patrimonio a cui è stato chiamato.
Nel caso in cui l’eredità sia passiva, è data la possibilità di accettare con beneficio di inventario:
- quando?
- se non è nel possesso dei beni: entro 10 anni con inventario nei successivi 3 mesi.
- se è nel possesso dei beni: deve redigere l’inventario in 3 mesi e decidere se accettare nei successivi 40 giorni.
- che effetti produce verso l’erede?
- conserva tutti i diritti e crediti verso il defunto salvi quelli estinti con la morte;
- non è tenuto al pagamento dei debiti che eccedono quanto ereditato;
- i creditori del defunto possono soddisfarsi sull’eredità con precedenza rispetto a quelli dell’erede.